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Cosa si intende per trasporto funebre?

Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento o di rinvenimento, fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al luogo di sepoltura o di cremazione.

Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi destinati a questo scopo ed effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. Nella nozione di trasporto funebre sono inoltre compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Lo spostamento delle salme dei defunti deceduti in struttura sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale, dal reparto alle camere mortuarie interne non costituisce invece trasporto funebre, ed è svolto direttamente dal personale della struttura.

Il trasporto funebre è regolato dal capitolo IV del regolamento di polizia mortuaria del D.P.R. 10/09/1990 n.285 che prevede le seguenti operazioni:
croce   il prelievo del cadavere (ad esempio dalla camera mortuaria della struttura ospedaliera oppure dall'obitorio, o dal proprio domicilio o dalla casa funeraria o dalla Sala del Commiato in cui viene effettuata la veglia funebre);
croce   il tragitto fino alla Chiesa o al luogo in cui si svolgono le esequie;
croce   la sosta durante la cerimonia laica o religiosa;
croce   il tragitto fino al cimitero, possibilmente seguendo il percorso meno trafficato e più agevole possibile in modo da velocizzare il trasporto. Qui il feretro verrà consegnato al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Come già detto, il trasporto funebre deve essere effettuato con mezzi destinati esclusivamente a questo tipo di operazioni: i veicoli devono avere uno specifico comparto nettamente separato da quello in cui siede il conducente.
I carri funebri devono inoltre essere attrezzati con sistemi idonei atti a impedire lo spostamento del feretro durante il trasporto.
Solo i dipendenti dell'impresa funebre hanno l'autorizzazione di mettere il corpo del defunto all'interno del feretro e di portare la bara in chiesa o in un altro luogo. Tuttavia, per particolari esigenze cerimoniali, viene permesso a congiunti ed amici del defunto di trasportare il feretro, rispettando le normative di sicurezza e tutela della salute.

In Italia, per trasportare una persone deceduta è necessaria l'autorizzazione da parte del Comune di residenza del defunto. Questa procedura avviene tramite il Decreto di Autorizzazione al Trasporto.
Se il corpo deve essere trasferito dal luogo del decesso al cimitero di un altro Comune italiano, un familiare del defunto deve presentare una domanda indirizzata al sindaco del Comune in cui le spoglie verranno sepolte.


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