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La profanazione delle tombe |
La profanazione della sepoltura o profanazione della tomba è un atto grave ritenuto uno tra i più sacrileghi agli occhi della pubblica opinione, perché avviene
in un luogo appositamente creato per fare riposare in pace i nostri cari.
Si tratta quindi di reato deplorevole non solo dal punto di vista legale ma soprattutto dal punto di vista etico e morale: profanare una sepoltura significa mancare di rispetto alla persona
defunta e alla sua famiglia.
La profanazione delle sepolture, ossia la violazione di sepolcro ed il vilipendio delle tombe, é un crimine che rientra nel gruppo dei
delitti contro la pietà dei defunti.
Il legislatore italiano disciplina il vilipendio delle tombe nell’art. 408 del codice penale, stabilendo che «chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Il vilipendio non é considerato un crimine solo se avviene all’interno di un cimitero: da sottolineare il richiamo compiuto dal legislatore agli «altri luoghi di sepoltura», intendendo per tali qualunque luogo in cui si trova una tomba, un sepolcro oppure è seppellito un cadavere. Si pensi agli ossari e ai sacrari militari, ai sepolcreti provvisori e ad altre aree adibite per tale scopo.
L’oggetto di tutela è il senso di pietà ispirato dal ricordo dei defunti, ossia il sentimento individuale e collettivo che si manifesta con il rispetto non
necessariamente religioso, verso le persone decedute e le cose destinate al loro culto nei luoghi di sepoltura.
Il reato consiste pertanto in un’azione, definita vilipendio, che comprende ogni gesto o epressione di disprezzo, oltraggio ed offesa nei confronti delle cose
usate per il culto dei morti, così come delle cose destinate all’ornamento o difesa dei cimiteri.
Si considerano «cose destinate al culto dei defunti», a titolo di esempio, croci,
immagini sacre, lapidi, fotografie, lampade votive,
fiori deposti sul luogo di sepoltura, candelabri.
Si considerano «cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri», a titolo di esempio, i cancelli, le mura e le recinzioni, le porte, i monumenti.
Concludendo, il reato è previsto per tutelare il rispetto per il luogo di sepoltura e non soltanto il defunto in sé. Il vilipendio si configura quando si viola il sentimento di pietas che la collettività nutre nei confronti dei defunti e che è la ragione per la quale si adornano le tombe con fiori e simboli religiosi.
La violazione di sepolcro viene disciplinata dall’art. 407 del codice penale, il quale stabilisce che «chiunque viola una tomba, un
sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
La condotta di violazione deve essere intesa in senso ampio, ossia comprensiva del violare, ovvero del compiere un qualsiasi comportamento che determini un'alterazione della tomba,
del sepolcro o dell'urna, tra cui quindi rientrano il disseppellimento, la scoperchiatura, la rottura della lastra, etc. Deve necessariamente avere come oggetto tombe o sepolcri
contenenti resti umani.
Il reato è previsto per tutelare sia il sentimento di pietas per i defunti, sia la salute pubblica, dal momento si tratta di sepolcri contenenti resti umani in decomposizione.
Nessuno vorrebbe mai trovarsi ad affrontare un avvenimento così traumatico e causa di grande sconforto e preoccupazione.
Chiunque fosse vittima di profanazione della sepoltura di un proprio caro deve tempestivamente sporgere denuncia. Successivamente potrà chiedere il risarcimento al Comune, titolare dell’area
cimiteriale, a cui spetta l’onere della riparazione del danno. Questi provvederà al ripristino della sepoltura danneggiata e alla pulizia del luogo.