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La profanazione delle tombe


La profanazione della sepoltura o profanazione della tomba è un atto grave ritenuto uno tra i più sacrileghi agli occhi della pubblica opinione, perché avviene in un luogo appositamente creato per fare riposare in pace i nostri cari.
Si tratta quindi di reato deplorevole non solo dal punto di vista legale ma soprattutto dal punto di vista etico e morale: profanare una sepoltura significa mancare di rispetto alla persona defunta e alla sua famiglia.
La profanazione delle sepolture, ossia la violazione di sepolcro ed il vilipendio delle tombe, é un crimine che rientra nel gruppo dei delitti contro la pietà dei defunti.

Il vilipendio delle tombe nel codice penale

Il legislatore italiano disciplina il vilipendio delle tombe nell’art. 408 del codice penale, stabilendo che «chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il vilipendio non é considerato un crimine solo se avviene all’interno di un cimitero: da sottolineare il richiamo compiuto dal legislatore agli «altri luoghi di sepoltura», intendendo per tali qualunque luogo in cui si trova una tomba, un sepolcro oppure è seppellito un cadavere. Si pensi agli ossari e ai sacrari militari, ai sepolcreti provvisori e ad altre aree adibite per tale scopo.

L’oggetto di tutela è il senso di pietà ispirato dal ricordo dei defunti, ossia il sentimento individuale e collettivo che si manifesta con il rispetto non necessariamente religioso, verso le persone decedute e le cose destinate al loro culto nei luoghi di sepoltura.
Il reato consiste pertanto in un’azione, definita vilipendio, che comprende ogni gesto o epressione di disprezzo, oltraggio ed offesa nei confronti delle cose usate per il culto dei morti, così come delle cose destinate all’ornamento o difesa dei cimiteri.

Si considerano «cose destinate al culto dei defunti», a titolo di esempio, croci, immagini sacre, lapidi, fotografie, lampade votive, fiori deposti sul luogo di sepoltura, candelabri.
Si considerano «cose destinate a difesa o ad ornamento dei cimiteri», a titolo di esempio, i cancelli, le mura e le recinzioni, le porte, i monumenti.

Concludendo, il reato è previsto per tutelare il rispetto per il luogo di sepoltura e non soltanto il defunto in sé. Il vilipendio si configura quando si viola il sentimento di pietas che la collettività nutre nei confronti dei defunti e che è la ragione per la quale si adornano le tombe con fiori e simboli religiosi.

La violazione di sepolcro nel codice penale

La violazione di sepolcro viene disciplinata dall’art. 407 del codice penale, il quale stabilisce che «chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
La condotta di violazione deve essere intesa in senso ampio, ossia comprensiva del violare, ovvero del compiere un qualsiasi comportamento che determini un'alterazione della tomba, del sepolcro o dell'urna, tra cui quindi rientrano il disseppellimento, la scoperchiatura, la rottura della lastra, etc. Deve necessariamente avere come oggetto tombe o sepolcri contenenti resti umani.
Il reato è previsto per tutelare sia il sentimento di pietas per i defunti, sia la salute pubblica, dal momento si tratta di sepolcri contenenti resti umani in decomposizione.

Cosa fare in caso di tomba profanata

Nessuno vorrebbe mai trovarsi ad affrontare un avvenimento così traumatico e causa di grande sconforto e preoccupazione.
Chiunque fosse vittima di profanazione della sepoltura di un proprio caro deve tempestivamente sporgere denuncia. Successivamente potrà chiedere il risarcimento al Comune, titolare dell’area cimiteriale, a cui spetta l’onere della riparazione del danno. Questi provvederà al ripristino della sepoltura danneggiata e alla pulizia del luogo.


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