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Reati contro la pietà dei defunti

I delitti contro la pietà dei defunti sono regolati dal nostro codice penale al Titolo IV, Capo II negli articoli da 407 a 413. L’idea di pietà deve essere intesa come rispetto nei confronti della persona deceduta, ma anche verso il luogo in cui riposa.
L’intento del legislatore è pertanto reprimere comportamenti illeciti dando una tutela sia al cadavere o alle sue ceneri, sia ai cari della persona scomparsa.

Art. 407 — Violazione di sepolcro
Art. 408 — Vilipendio delle tombe
Art. 409 — Turbamento di un funerale o servizio funebre
Art. 410 — Vilipendio di cadavere
Art. 411 — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Art. 412 — Occultamento di cadavere
Art. 413 — Uso illegittimo di cadavere

Nel gruppo dei crimini contro il rispetto sacrale verso i defunti, il codice considera e reprime tre distinte attività illegali come:
• la profanazione delle tombe (violazione di sepolcro art. 407 ed il vilipendio delle tombe art. 408)
• il turbamento di una cerimonia esequiale o di un servizio funebre art. 409
• le manomissioni di un cadavere art. 410-413.

Il turbamento di un funerale o servizio funebre viene disciplinato dall’art. 409 del codice penale, il quale stabilisce che «chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno».
Deve esserci il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di impedire o turbare la funzione funebre.

Per manomissione del cadavere si intende il compimento di gesti che comportano il deturpamento, la mutilazione, la distruzione, la soppressione, la dispersione, l’occultamento e l’uso illegittimo della salma. Queste manomissioni sono trattate da quattro specifiche norme incriminatici del codice penale:

1. Il vilipendio di cadavere viene disciplinato dall’art. 410 del codice penale, il quale stabilisce che «chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni».
Il reato quindi si manifesta con azioni volte a dimostrare disprezzo ed oltraggio verso le spoglie e le loro ceneri.

2. La distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere é disciplinata dall’art. 411 del codice penale, il quale stabilisce che «chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.»
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Il reato consiste nel ridurre al nulla i resti mortali con qualsiasi procedimento, e costituisce aggravante compiere l'azione criminosa in un cimitero o in altro luogo di sepoltura, deposito o custodia delle salme.
Per quanto riguarda le ceneri di cremazione devono essere disperse dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile, e secondo le modalità indicate dalla persona deceduta.

3. L’occultamento di cadavere viene disciplinato dall’art. 412, il quale stabilisce che «chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni».
L’occultamento di cadavere o delle sue ceneri si distingue dall’art. 411 perché il nascondimento è solo temporaneo ed effettuato in modo che le spoglie possano essere ritrovate.

4. L’uso illegittimo di cadavere é disciplinato dall’art. 413, il quale stabilisce che «chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto».


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