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Soppressione di un cimitero


Il regolamento di polizia mortuaria si occupa nel Capo XIX (artt. 96 – 99) D.P.R. 10 settembre 1990 delle procedure per la soppressione dei cimiteri. Stabilisce innanzitutto che nessun cimitero può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
La soppressione di un cimitero é una decisione piuttosto rara, che può essere presa in considerazione nel caso di cimiteri in qualche modo definibili come minori, periferici, sorti in passato al servizio di frazioni o insediamenti abitativi che poi hanno subìto fenomeni di spopolamento e di abbandono.
La valutazione delle motivazioni di necessità, da dimostrare, é rimessa al consiglio comunale, il quale può deliberare la soppressione del camposanto dopo aver sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.
L’art. 97 stabilisce che il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non possa essere destinato ad altro uso prima che siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione e che, per tutta la durata di tale periodo, il terreno rimanga sotto la vigilanza dell’autorità comunale e che debba essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
La soppressione del cimitero determina quindi una inibizione a nuove sepolture, mentre per i feretri già presenti si dovrà procedere successivamente.
Trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione, il terreno del cimitero soppresso, prima di essere destinato ad altro uso, deve essere diligentemente dissodato per la profondità di 2 metri e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

cimitero dismesso

Soppressione di un cimitero

In caso di soppressione del camposanto, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private (come ad esempio una cappella di famiglia), con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
Le eventuali spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, questi materiali passano in proprietà del comune.

Per provare a dare una nuova vita agli ex cimiteri abbandonati e fatiscenti delle frazioni più isolate, alcuni comuni hanno deciso di mettere all’asta alcuni cimiteri dismessi.


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